Lo Statuto

STATUTO Associazione Arboricoltori

(ai sensi dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4)

 

Art. 1 - Fondazione dell’Associazione Arboricoltori

E’ fondata la Associazione Arboricoltori siglabile AA (di seguito per brevità AA), in attuazione del mandato assembleare della Società Italiana di Arboricoltura (SIA) del 15.04.2016, Sezione Italiana dell’International Society of Arboriculture, nella convinzione che, per l’interesse generale dell’Arboricoltura, sia indispensabile che gli operatori professionali possano costituirsi, normarsi e rendersi riconoscibili al pubblico, con autoregolamentazione volontaria nel rispetto dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (concernente le “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”).
AA è un’associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, democratica, libera, autonoma e del tutto indipendente, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Art. 2 - Denominazione, Sede, Durata

L’AA è un’Associazione professionale senza scopo di lucro, le cui attività sono disciplinate dalla Legge n. 4/2013, ed il cui funzionamento è regolato dal presente Statuto, dal Regolamento, dal Codice deontologico e dalle altre norme che disciplinano la materia.
L’Associazione ha 3 (tre) sedi sul territorio nazionale, nelle Regioni Lombardia, Toscana e Veneto. La sede legale è in Monza. L’associazione potrà attivare sezioni regionali o territoriali stabilendone lo specifico regolamento.
L’Associazione ha una durata di anni 100 (cento) e terminerà la propria attività il
giorno 7 febbraio 2117.
L’Associazione raggruppa i Professionisti che operano nel settore dell’Arboricoltura, che va intesa come l’arte e la scienza di produrre, coltivare, utilizzare e conservare gli alberi al fine di preservare, abbellire e migliorare l’ambiente di vita dell’uomo.

Art. 3 - Finalità e Attività

L’Associazione persegue i seguenti obiettivi:

  • rappresentare gli Arboricoltori professionalmente attivi che esercitano le attività di intervento, assistenza e diffusione delle specifiche conoscenze nel
    settore della salvaguardia, cura, esame e gestione degli alberi;
  • interloquire con gli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi, regolamenti, direttive tecniche e capitolati inerenti l’albero e l’Arboricoltura,
    partecipando, tramite i propri soci a commissioni, comitati tecnici e di consulenza di enti pubblici e privati;
  • promuovere tra i soci lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in materia di Arboricoltura e di armonizzazione delle norme professionali in
    campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con altre realtà estere;
  • favorire la collaborazione con le Istituzioni, enti e persone del settore della Formazione Professionale per la promozione, organizzazione e validazione di
    corsi formativi tecnici ed operativi inerenti l’Arboricoltura;
  • utilizzare i mezzi economici dell’Associazione esclusivamente per le attività consentite dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione;
  • definire, presidiare e diffondere standard qualitativi, quantitativi e comportamentali per la professione promuovendo comportamenti coerenti con
    il Codice deontologico;
  • promuovere attività di formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al
    decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo con regolamento interno le sanzioni
    disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
  • promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di un canale diretto con il consumatore finale presso cui i committenti possono
    rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli operatori professionali, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale;
  • pubblicare ed aggiornare gli elementi informativi del sito web di riferimento, secondo principi di massima correttezza e trasparenza.
Art. 4 - Soci

Possono far parte dell’Associazione Arboricoltori tutti coloro che condividono il presente Statuto e svolgono in forma individuale o associata la professione di
Arboricoltore.
Sono previste due modalità di adesione e precisamente:

  • Socio Ordinario Arboricoltore Professionista
  • Socio Aspirante Arboricoltore

I soci ordinari si suddividono a loro volta in tre distinti profili:

  • Socio Arboricoltore Operativo: possono associarsi con questo profilo coloro che siano in possesso di valida certificazione volontaria europea “European Tree Worker” o della certificazione di “Certified Arborist” rilasciata dall’International Society of Arboriculture, o altra certificazione organizzata da Enti di formazione riconosciuti, ritenuta equivalente o superiore da parte del Comitato Tecnico Scientifico.
  • Socio Arboricoltore Tecnico: possono associarsi con questo profilo coloro che siano in possesso di valida certificazione volontaria europea “European Tree Technician” o della certificazione di “Master Arborist” rilasciata dall’International Society of Arboriculture, o altra certificazione organizzata da Enti di formazione riconosciuti, ritenuta equivalente o superiore da parte del Comitato Tecnico Scientifico.
  • Socio Arboricoltore Vivaista: possono associarsi con questo profilo coloro che, non esercitando un’attività che abbia risvolti in ambito prettamente sanitario, siano in possesso di una valida certificazione del profilo “Arboricoltore Operativo” o “Arboricoltore Tecnico” e dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 19.08.2015 n. 214 e dei requisiti di professionalità e di dotazione minima della attrezzatura di cui al D. M. 12.11.2009 n. 26250.

Potranno associarsi come Soci Aspiranti, dietro presentazione da parte di almeno 2 (due) soci ordinari dello stesso profilo, coloro che ambiscono a diventare soci ordinari. La permanenza come socio aspirante è ammessa per un massimo di 18 (diciotto) mesi trascorsi i quali decade. I soci aspiranti verseranno una quota differenziata rispetto ai soci ordinari, potranno partecipare alle attività e ai benefici spettanti ai soci dell’AA, senza avere diritto di voto.
I requisiti minimi formativi per il mantenimento della condizione di Socio Ordinario sono disciplinati dal Regolamento.
L’adesione all’AA è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo.
I soci sono tutti coloro in possesso dei titoli sopra richiamati e che dimostrino
interesse per l’arboricoltura e che condividono i fini associativi.
L’ammissione all’Associazione avviene dietro presentazione di una domanda scritta e motivata con accettazione, senza riserve, dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico, delle attività sociali e delle finalità associative.
La domanda dovrà essere corredata dalla presentazione di un curriculum.
La domanda di adesione all’associazione verrà accettata o respinta da parte del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Dopo la presentazione della domanda di ammissione all’associazione, si dovrà attendere l’accettazione e successivamente, entro 30 (trenta) giorni, dovranno essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
Fra i soci dell’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La qualifica di socio ordinario attribuisce il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare durante le assemblee ordinarie e straordinarie e in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e di tutti gli eventuali regolamenti interni, alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché a godere dell’elettorato attivo e passivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ordinario ha diritto ad 1 (un) voto.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
Le quote sono stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, non sono rivalutabili, né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio di ogni anno; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi. Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
La qualità di socio ordinario o aspirante è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione dell’Assemblea, a coloro che svolgono le attività amministrative e di segreteria, sportello per il cittadino, portale internet ed eventualmente per coloro che svolgono particolari attività affidategli dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Diritti e Doveri degli Associati

I soci hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;
  • partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
  • partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto, Il Regolamento, il Codice Deontologico e gli eventuali altri Regolamenti dell’Associazione;
  • osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
  • svolgere le attività associative preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  • indicare e contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e nel rapporto scritto consegnato al cliente per ogni intervento effettuato su apposito modulo predisposto dall’Associazione; indicare di appartenere alla presente associazione facendo riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

Art. 6 - Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • la Commissione di Disciplina;
  • la Commissione Formazione Continua.

A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente della Commissione di Disciplina sono tra loro incompatibili.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione, è il massimo organo deliberativo ed è costituita da tutti i soci dell’Associazione in regola con le quote
associative e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. Regolarmente costituita, rappresenta gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in relazione alle materie infra indicate, in via straordinaria. La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L’avviso di convocazione dell’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora è trasmesso con comunicazione esposta nelle sedi, inviato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’assemblea via PEC o via web e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, comunicano all’Associazione l’indirizzo di domicilio, la propria e-mail e PEC, il numero di telefono e/o di cellulare.
L’assemblea può essere convocata anche al di fuori delle sedi sociali, purché in Italia.
L’Assemblea annuale esamina l’attività svolta dall’Associazione nell’annata precedente, traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima delle attività dell’Associazione; approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento, la relazione generale e i bilanci consuntivi e preventivi; decide sui problemi patrimoniali, sull’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti la Commissione di Disciplina, nomina tra i soci membri dei Coordinamenti di Commissioni e Sezioni Tecniche.
La convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
Alle deliberazioni sulle direttive generali, sul programma e sui bilanci si deve procedere nella Assemblea ordinaria.
L’Assemblea, in prima convocazione, è valida quando siano presenti la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti.
Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, allo scioglimento dell’Associazione o delle sue Sezioni si deve procedere in apposita
Assemblea straordinaria.
Per la deliberazione per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e la relativa delibera è adottata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.
Le delibere sulle modifiche al Regolamento e allo Statuto sono adottate a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti presenti in Assemblea.
La proposta di scioglimento di una o più Sezioni dell’Associazione può essere deliberata solo su proposta del Consiglio Direttivo ed è necessario il voto di almeno la metà dei soci e la maggioranza della metà più uno dei votanti.
A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe di associati.
E’ previsto il voto postale via PEC ad eccezione dell’elezione della cariche sociali che dovrà avvenire con la presenza o per delega. Per le elezioni delle cariche sociali ogni socio potrà raccogliere una sola delega.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente assistito da un Segretario, entrambi nominati dall’Assemblea stessa.
Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di voto e d’intervento degli associati.
Della riunione assembleare deve essere redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
All’Assemblea è possibile l’ammissione di ospiti previa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un numero di consiglieri da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette).
Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora la maggioranza dei componenti di quest’ultimo vi acconsentano, un rappresentante in qualità di uditore senza diritto di voto designato dalla Società Italiana di Arboricoltura.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
E’ compito del Consiglio direttivo:

  • accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci definendone la categoria di appartenenza;
  • deliberare l’esclusione dei soci;
  • compilare il rendiconto contabile annuale;
  • redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
  • eleggere al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario e il Tesoriere;
  • nominare i componenti delle Commissioni di Disciplina e Formazione Continua;
  • curare gli affari di ordine amministrativo;
  • assumere personale dipendente;
  • stipulare contratti di lavoro;
  • conferire mandati di consulenza;
  • fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
  • elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
  • definire, presidiare e diffondere standard qualitativi e comportamentali per la professione promuovendo comportamenti coerenti con il codice deontologico;
  • discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, se non di competenza dell’assemblea,
  • aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente è il socio eletto come consigliere con il maggiore numero di voti; in caso di sua rinuncia, il Presidente viene eletto a maggioranza tra i consiglieri stessi.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti sociali, risponde dell’operato dell’Associazione e congiuntamente al Tesoriere firma i provvedimenti finanziari.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria tramite avviso scritto al domicilio dei soci.
Il Presidente in caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente nominato ed eletto dal Consiglio Direttivo.
Al Vicepresidente possono essere delegate dal Presidente le funzioni di sua specifica competenza.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i soci. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a meno che non sia anche Consigliere.
Il Segretario è responsabile:

  • dell’organizzazione sociale;
  • della redazione delle Delibere del Presidente, del Consiglio Direttivo, di quelle da proporre all’Assemblea e delle bozze degli atti sociali;
  • della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
  • della stesura delle convocazioni delle riunioni;
  • della tenuta del registro dei soci e degli altri libri sociali non contabili;
  • della corrispondenza.

Il Segretario può svolgere anche la funzione di Tesoriere e nel caso la sua figura sarà di Segretario-Tesoriere.

Art. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione e ne conserva il bilancio; firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente gli atti finanziari, cura le
riscossioni, le entrate e la tenuta dei libri sociali contabili. Provvede al mantenimento delle proprietà dell’Associazione e alle spese da eseguire su mandato del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo e li sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; presenta i bilanci vistati dal Collegio dei Revisori dei Conti all’Assemblea ordinaria accompagnandoli con una relazione

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi, eletti a maggioranza dei voti, a scrutinio segreto, ogni 3 (tre) anni dall’Assemblea Generale.
Oltre ai 3 (tre) membri effettivi devono inoltre essere eletti 3 (tre) membri supplenti.
In caso di morte, dimissioni, decadenza di uno o più revisori, subentrano i supplenti.
Se con i supplenti non si integra il numero prescritto degli effettivi, i posti mancanti vengono ricoperti da Soci che nelle elezioni hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci dell’Associazione e ne attesta la regolarità vistandoli. Verifica alla fine di ogni anno il bilancio consuntivo e
predispone la relazione annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo. Accerta la regolare tenuta della contabilità ed esprime parere consultivo sulle operazioni finanziarie dell’Associazione.
In caso di accertate e documentate irregolarità nell’Amministrazione ha il potere di convocare l’Assemblea Generale Straordinaria attraverso deliberazione di
convocazione che deve essere assunta all’unanimità dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 - Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina si compone di 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea tra i soci.
Alla Commissione di Disciplina sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’associazione.
La Commissione di Disciplina elegge al suo interno un membro con funzioni Presidente e un membro con funzioni di Segretario.
In caso di morte, dimissioni, decadenza di uno o più membri l’Assemblea provvederà a nominare dei nuovi Soci in sostituzione.
La Commissione di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo ed i suoi membri possono essere rinominati.
La Commissione di Disciplina opera in piena autonomia organizzativa e con l’indipendenza di giudizio.
Le sanzioni disciplinari che la Commissione di Disciplina può applicare per gli abusi o le mancanze che gli iscritti abbiano commesso durante l’esercizio della professione sono:

  1. l’avvertimento;
  2. la censura;
  3. la sospensione della qualifica di socio per un tempo non maggiore di sei mesi;
  4. la decadenza per causa di morosità;
  5. l’esclusione dall’Associazione.

L’avvertimento consiste nella rappresentazione all’iscritto delle mancanze commesse, esortandolo a non ricadervi ed è dato con lettera raccomandata o PEC a firma del Presidente della Commissione di disciplina.
La censura è una rappresentazione delle mancanze commesse accompagnate da una formale nota di biasimo ed è notificata all’iscritto con lettera raccomandata o PEC a firma del Presidente della Commissione di disciplina.
La sospensione della qualifica di socio è adottata nel caso in cui il socio commetta violazioni alle norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice
Deontologico, è notificata con lettera raccomandata o PEC a firma del Presidente della Commissione di disciplina, non può avere durata maggiore di sei mesi.
La decadenza è adottata nel caso in cui il socio moroso, sollecitato per iscritto, non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, è proposta dalla Commissione di Disciplina e deliberata dal Consiglio Direttivo, comporta la cessazione del rapporto associativo e viene notificata all’interessato con lettera raccomandata o PEC.
L’esclusione dall’Associazione è adottata nel caso in cui il socio commetta gravi violazioni alle norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico, è proposta dalla Commissione di Disciplina e deliberata dal Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte della Assemblea Generale Nazionale, comporta la cessazione del rapporto associativo e viene notificata all’interessato con lettera raccomandata o PEC.

Art. 14 - Commissione Formazione Continua

La Commissione Formazione Continua si compone di 3 (tre) membri, nominati tra i soci dal Consiglio direttivo.
Alla Commissione di Formazione Continua sono affidati i compiti di verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione dei soci, di promozione e coordinamento di momenti formativi per i soci della AA.
Uno dei tre membri della Commissione Formazione potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i suoi componenti ed in questo caso assumerà la funzione di presidente e referente presso il Consiglio Direttivo stesso.
La Commissione elegge al suo interno 1 (un) membro con funzioni Presidente e 1 (un) membro con funzioni di Segretario.
In caso di morte, dimissioni, decadenza di uno o più membri, Il Consiglio provvederà a nominare dei nuovi Soci in sostituzione.
La Commissione resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo ed i suoi membri possono essere rinominati.
La Commissione opera in piena autonomia organizzativa e con l’indipendenza di giudizio.
Compito della Commissione è la valutazione dei crediti assegnabili agli eventi formativi cui i soci sono tenuti a partecipare per mantenere la qualifica di socio.
La Commissione di concerto con il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre un apposito regolamento che verrà presentato all’Assemblea per la necessaria approvazione.

Art. 15 - Attestatazione professionale e Qualifica Professionale dei servizi prestati dai soci

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 4/2013, dopo l’iscrizione richiesta al MInistero dello Sviluppo Economico di inserimento in Elenco ai sensi della legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate, l’Associazione rilascierà ai propri soci, previa l’effettuazione delle necessarie verifiche, sotto la responsabilità del suo rappresentante legale, un’attestazione relativa a:

  • alla regolare iscrizione del professionista all’Associazione;
  • ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione;
  • agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale al fine di conservare l’iscrizione all’Associazione;
  • alle garanzie fornite dall’Associazione a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello informativo di riferimento per il cittadino consumatore di cui all’art. 2, comma 4 L. 4/2013 e art. 15 del presente Statuto.

L’attestazione è valida per tutto il periodo di tempo per il quale il professionista risulta iscritto all’Associazione e si rinnova automaticamente all’atto di ogni rinnovo di iscrizione. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
Il socio che esercita la propria attività in qualità di Arboricoltore Professionista contraddistingue tale attività, in ogni documento e rapporto scritto con i clienti, con lo specifico riferimento agli estremi della L. n. 4/2013 (art. 1 comma 3) ed ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione (art. 8 comma 2 L. n. 4/2013).
L’Associazione Arboricoltori autorizza il socio ad esporre il logo della AA quale marchio e attestato di qualità e di qualificazione professionale per i propri servizi,
fatta salva l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (art. 4 comma 1 L. n. 4/2013).

Art. 16 - Forme Aggregate

L’Associazione Arboricoltori, conservando la sua autonomia, può partecipare alla costituzione con altre Associazioni professionali di cui all’art. 2 della L. n. 4/2013, di forme aggregative le quali, su mandato delle singole associazioni, attuano il controllo sull’operato delle singole associazioni e controllano altresì il rispetto e delle congruità degli standard qualitativi e professionali dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti da ogni singola Associazione.

Art. 17 - Sportello di Riferimento per il Cittadino Consumatore

Fatta salva la responsabilità civile del singolo professionista ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. 4/2013, è istituito lo Sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, di seguito denominato Sportello, quale forma di garanzia a tutela degli utenti e presso il quale i committenti delle prestazioni dei singoli professionisti possono rivolgersi in caso di contenzioni con questi ultimi, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ricevere informazioni relative all’attività professionale in generale ed agli standard di qualità che la AA richiede ai propri iscritti.
Lo Sportello si compone dei seguenti membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, un socio esperto, un membro della Commissione di Disciplina, un membro esterno esperto della normativa sulla tutela del consumatore.

Art. 18 - Formazione continua

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 4/2013, l’Associazione promuove la formazione continua dei propri iscritti attraverso l’organizzazione, anche in
collaborazione con altre associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali, scuole, centri ed enti di formazione, di corsi di formazione, cantieri didattici, e workshop, nonché la preparazione e realizzazione di seminari, giornate tecniche, convegni ed ogni iniziativa a livello regionale, nazionale ed internazionale finalizzata all’accrescimento culturale, tecnico e scientifico dei propri iscritti.
Le attività di formazione sono promosse e coordinate dalla Commissione Formazione Continua, e secondo quanto disposto dall’apposito Regolamento.

Art. 19 - Sezioni Tecniche

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, istituisce, scioglie, modifica ed integra i settori operativi e tecnici denominate Sezioni sulle tematiche
dell’Arboricoltura, della formazione e della deontologia.
Possono far parte delle Sezioni tutti i soci a seguito di una semplice richiesta.
Ogni Sezione è rappresentata da 1 (un) Coordinatore, nominato a maggioranza tra i componenti della Sezione.
I Coordinatori delle Sezioni Tecniche predispongono annualmente un programma di attività con relativo capitolo di spesa e lo sottopongono al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Art. 20 - Comitato Scientifico

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico è composta da 3 (tre) o più membri che abbiano acquisito particolari meriti nel settore tecnico, scientifico, accademico nel campo dell’Arboricoltura, anche non iscritti all’Associazione.
Il Comitato Scientifico ha la durata di 3 (tre) anni come il Consiglio Direttivo e decade con lo stesso, i suoi membri possono essere rinominati e si riunisce almeno 1 (una) volta all’anno.
I membri del Comitato Scientifico possono essere consultati dal Consiglio Direttivo o dalle Sezioni ed esprimere pareri su specifici argomenti o su possibili contraddittori sulla “buona tecnica” con soci segnalati per operazioni scorrette.
La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.
Il Comitato Scientifico può nominare 1 (un) suo Coordinatore e dotarsi di 1 (un) regolamento interno.
Il Comitato Scientifico, in qualità di Organo consultivo, nell’ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge le seguenti funzioni:

  • valuta la correttezza scientifica dei documenti di rilevanza esterna, aventi contenuto scientifico, da pubblicare da parte dell’Associazione (articoli, presentazioni a convegni e analoghi).
  • stimola le attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato può sottoporre al Consiglio direttivo appunti, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari.
  • esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio può, inoltre, affidare al Comitato incarichi di studio e
    ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.
  • individua con il Consiglio Direttivo tematiche emergenti di interesse scientifico e promuove la attivazione di progetti collaborativi/gruppi di lavoro.
Art. 21 - Gestione Finanziaria e Patrimoniale

L’anno finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Entro il mese di aprile di ogni anno di esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio
consuntivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea generale ordinaria.
Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale fissata anno per anno su proposta del Consiglio Direttivo e stabilita dall’Assemblea ordinaria annuale con votazione a maggioranza di metà più uno dei votanti.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle somme che siamo comunque destinate a capitale, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite dalle quote associative versate annualmente dai soci, da contributi volontari dei soci che potranno essere devoluti ed utilizzati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione, dalle rendite patrimoniali, dal ricavato per l’organizzazione o la partecipazione ad eventi e manifestazioni, da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione, da versamenti effettuati dai soci per attività sociali straordinarie, da contributi e finanziamenti pubblici e privati per programmi e iniziative di studio e di ricerca, dai contributi di ogni tipo erogati in favore dell’Associazione o ad essa spettanti e non destinati a capitale, nonché da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

    Art. 22 - Recesso ed Esclusione

    La qualifica di socio cessa per:

    • recesso; il recesso non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
    • morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione, previa diffida ad adempiere rimasta inevasa.
    • esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di violazione delle norme dello Statuto, per infrazione al Codice Deontologico ed altri casi di particolare gravità disciplinati dal Regolamento, su proposta della Commissione di Disciplina;

    l’esclusione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere; l’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
    La delibera di esclusione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale. Il socio escluso può essere riammesso trascorsi almeno 5 (cinque) anni dall’esclusione.
    La qualità di socio cessa altresì per morte

      Art. 23 - Scioglimento o Estinzione

      Lo scioglimento e l’estinzione dell’Associazione devono essere decisi dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria che nominerà uno o più liquidatori su proposta del Consiglio Direttivo. Per procedere allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio sono necessari i voti favorevoli di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, che potranno esprimere il solo voto personale, con l’esclusione delle deleghe.

      In caso di scioglimento ed estinzione dell’Associazione il patrimonio ed i beni della stessa saranno devoluti ad altra Associazione, Organizzazione od Ente non lucrativo, di utilità sociale o con fini di pubblica utilità, nazionale o internazionale, scelti dall’Assemblea, che abbiano fini analoghi a quelli dell’Associazione Arboricoltori, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

      Certificazioni

      Sportello Garanzia

      Statuto

      Codice Deontologico